Crowdfunding e Startup Innovativa. Cosa sapere prima di investire su un portale online

EQUITY CROWDFUNDING E PORTALI ON LINE PER STARTUP INNOVATIVE

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Dopo che la Consob  ( l’authority italiana che vigila sui mercati finanziari)  ha emanato il regolamento attuativo che consente ai portali online di avviare la raccolta di capitali per le start up innovative come prevede il Decreto Crescita convertito in legge il 17 dicembre 2012 (legge 221/2012), in Italia si è aperto un nuovo ed interessante scenario per il mondo delle imprese digitali.  Ed è proprio la stessa Consob che all’interno del suo sito ci fà sapere quali sono le informazioni da sapere prima di investire su una piattaforma online di crowdfunding.

E’ importante sapere in primis che il crowdfunding in Italia è disciplinato  dal “Decreto crescita bis” e dal Regolamento CONSOB.  Nella maggior parte dei Paesi in cui operano portali di #crowdfunding il fenomeno non è soggetto a regolamentazione ed è fatto pertanto rientrare nell’ambito di applicazione di discipline già esistenti (appello al pubblico risparmio, servizi di pagamento, etc.).

 

L’Italia è invece il primo Paese in Europa ad essersi dotato di una normativa specifica e organica relativa al solo equity crowdfunding.

 

È noto come il tessuto produttivo italiano sia fondato sulle piccole imprese. Sono anche note le difficoltà che incontrano queste imprese, soprattutto dopo la crisi del 2008, a ottenere finanziamenti dalle banche. Difficoltà ancora maggiori riscontrano le imprese neo costituite, meglio conosciute come start-up.

 

Proprio a un particolare tipo di start-up (quelle innovative) sono dedicate alcune norme introdotte dal decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (noto anche come “Decreto crescita bis”). Lo stesso titolo del “Decreto crescita bis” aiuta a capire è stato adottato con lo scopo di fornire uno stimolo alla crescita economica del nostro Paese. Nel complessivo disegno del legislatore, l’equity crowdfunding è visto come uno strumento che può favorire lo sviluppo delle start-up innovative attraverso regole e modalità di finanziamento in grado di sfruttare le potenzialità di internet. Il Decreto ha delegato alla Consob il compito di disciplinare alcuni specifici aspetti del fenomeno con l’obiettivo di creare un “ambienteaffidabile in grado, cioè, di creare fiducia negli investitori. La Consob ha adottato il nuovo regolamento il 26 giugno 2013.

Ma come avvengono le offerte online ?

I portali forniscono agli investitori le informazioni sulle start-up e sulle singole offerte attraverso apposite schede (redatte secondo il modello standard allegato al Regolamento) che possono essere presentate anche con strumenti multimediali tramite immagini, video o “pitch” (le presentazioni, normalmente in formato Microsoft PowerPoint, con cui si descrivono l’azienda, la sua idea di business, le persone che la compongono e i piani che intendono perseguire con l’investimento cercato).

 

 

Chi può gestire un portale per la raccolta on-line di capitale di rischio emesso da start-up innovative? I gestori iscritti al registro e quelli annotati nella sezione speciale ….

 

Proprio per il ruolo cruciale che svolgono il legislatore ha ritenuto necessario garantire l’“affidabilità” e la “qualità” del servizio svolto dai portali.

 

Per questi motivi la gestione di portali è riservata a due categorie di soggetti:

 

  • i soggetti autorizzati dalla Consob e iscritti in un apposito registro tenuto dalla medesima Autorità;
  • le banche e alle imprese di investimento (SIM) già autorizzate alla prestazione di servizi di investimento (i c.d. “gestori di diritto”, annotati nella sezione speciale del registro tenuto dalla Consob).

L’elenco dei gestori di portali è consultabile sul sito della Consob.

 

Di rilevante importanza ritengo sia anche la sezione deidcata ai rischi connessi con gli investimenti effettuati tramite portali on-line. nEla sua sezione dedicata la Consob invita gli utenti a prestare molta attenzione. La diffusione dell’utilizzo di internet per le transazioni commerciali ha aumentato il rischio di incappare in iniziative illecite o in vere e proprie truffe.

Se riceviamo una proposta di investimento via e-mail, o se vogliamo aderire ad un’offerta per sottoscrivere o acquistare prodotti finanziari su un sito internet, è bene fare qualche verifica in più, ad esempio:

  • controllare che il soggetto che propone l’investimento sia chiaramente identificabile;
  • verificare che gli indirizzi forniti (telefono, fax e sede del soggetto) corrispondano effettivamente a quelli del soggetto, avvalendosi magari dei servizi “elenco abbonati telefonici”;
  • verificare sempre direttamente presso la Consob che il gestore del portale sia iscritto al registro dei gestori di portali tenuto dalla Consob. È bene inoltre sottolineare che anche qualora il soggetto dichiari (e lo sia effettivamente) di essere vigilato da un’autorità pubblica, ciò non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte di tale autorità né garantisce il contenuto delle proposte effettuate;
  • verificare che l’indirizzo internet del portale cui si è connessi coincida con quello indicato nel registro dei gestori di portale presente sul sito della Consob;
  • diffidare delle richieste di dati/informazioni personali; è sempre bene controllare la politica di trattamento dei dati personali che il portale deve mettere a disposizione degli investitori (al fine di accertare che i propri dati non siano trasmessi a terzi).
  • ricordare infine che la raccolta di capitali promossa tramite portali di crowdfunding iscritti nella sezione ordinaria del registro tenuto dalla Consob si perfeziona sempre tramite banche o imprese di investimento (SIM). il gestore iscritto nel registro dei portali non può richiedere al cliente di versare a suo favore le somme necessarie per la sottoscrizione degli strumenti finanziari. Queste dovranno essere versate solo in un conto indisponibile intestato all’emittente acceso presso la Banca o la SIM.

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